p 106 .



Paragrafo 5 . La costituzione degli Stati Uniti d'America.

     
Conquistata l'indipendenza, restava da risolvere la questione politico-
istituzionale. L'unione raggiunta durante la guerra non  corrispondeva
ad una vera e propria unit politica; nel conflitto con l'Inghilterra,
fra  l'altro,  non  c'era stato un coinvolgimento totale  delle  varie
classi  sociali,  e  tra la grande propriet terriera  e  i  ceti  pi
abbienti, che traevano vantaggi economici dal mantenimento di  stretti
contatti  con la madrepatria, non pochi erano i lealisti, quelli  cio
rimasti   fedeli  al  governo  britannico.  Nel  1777   il   congresso
continentale  aveva  approvato gli articoli della  Confederazione,  un
primo  abbozzo di costituzione che per, entrato in vigore  nel  1781,
lasciava ai singoli stati la piena sovranit e un'ampia autonomia.
     La  mancanza di un potere centrale rendeva pi acuti  i  problemi
del  dopoguerra. Il protrarsi del conflitto, le distruzioni  provocate
dalle  operazioni  belliche e l'interruzione dei traffici  commerciali
avevano  causato danni economici rilevanti, aggravati dall'inflazione.
A ci si aggiunsero i contrasti tra gli stati per questioni di confine
e  per  l'occupazione delle terre occidentali, e  una  grave  tensione
sociale.  Il  congresso continentale era troppo debole per  affrontare
tutti  questi  problemi, per cui si afferm la convinzione  che  fosse
necessario un forte governo federale; si giunse cos alla decisione di
convocare  una  Convenzione costituente che procedesse alla  revisione
degli articoli della Confederazione. Il nuovo organismo, cui tutti gli
stati  tranne il Rhode Island inviarono propri delegati, si insedi  a
Filadelfia  nel maggio del 1787, presieduto da George Washington.  Nel
settembre  dello  stesso  anno  la  Convenzione  present   un   testo
costituzionale  del  tutto nuovo, con il quale  veniva  istituita  una
repubblica federale di tipo presidenziale.
     Nell'impostare   l'ordinamento  federale  sulla   divisione   dei
poteri,  la  costituzione  degli  Stati  Uniti  cercava  di  mantenere
l'equilibrio  tra  l'esigenza  di  un  forte  governo  centrale  e  la
necessit  di  garantire  l'autonomia dei singoli  stati;  per  questo
prevedeva  che  determinate materie (politica  estera,  commercio  con
l'estero,  difesa nazionale, sistema monetario e fiscale)  fossero  di
competenza  degli organi federali e che le altre fossero riservate  ai
singoli stati.
     
     p 107 .
     
     [Cartina   non  riportata:  La  formazione  degli   Stati   Uniti
d'America].
     
     p 108 .
     
     La   funzione  legislativa  veniva  attribuita  ad  un  congresso
composto  da un senato e da una camera dei rappresentanti. Allo  scopo
di  garantire  i  diritti  di  tutti gli stati,  compresi  quelli  pi
piccoli,  ogni  stato  eleggeva  un  numero  di  membri  della  camera
proporzionale  alla  sua  popolazione,  ma  al  senato   inviava   due
rappresentanti, indipendentemente dalla sua consistenza demografica  e
dalle sue dimensioni.
     Titolare   del   potere   esecutivo  era  il   presidente   della
repubblica,  eletto ogni quattro anni con un sistema a  doppio  grado,
cio  da un'assemblea di "grandi elettori" designati dai cittadini  di
ogni singolo stato.
     La  funzione giudiziaria veniva affidata alla corte suprema,  cui
spettava il compito di controllare la costituzionalit delle decisioni
dei  vari organi, di giudicare le controversie tra gli stati e  quelle
tra questi e il potere federale.
     Al  fine  di  coordinare e delimitare l'esercizio dei tre  poteri
fondamentali,  la  costituzione  stabiliva  un  sistema  di  freni   e
contrappesi (checks and balances). Il presidente poteva esercitare  un
certo  controllo sul potere legislativo, grazie alla facolt di  porre
il  veto  sospensivo alle leggi presentate dal congresso, e su  quello
giudiziario,  attraverso  la nomina dei membri  della  corte  suprema;
questi  per dovevano avere l'assenso del senato e restavano in carica
a  vita.  Il congresso poteva d'altra parte condizionare l'azione  sia
del presidente che del governo; la camera poteva infatti mettere sotto
accusa  i membri di qualunque organo costituzionale, che venivano  poi
giudicati  dal  senato, al quale spettavano anche il  controllo  sulla
politica  estera e la facolt di destituire il presidente in  caso  di
reati  particolarmente gravi. Gli atti del presidente e del  congresso
potevano  inoltre  essere annullati dalla corte suprema,  se  ritenuti
contrari alla costituzione. Ulteriori garanzie derivavano infine dalla
breve durata delle cariche elettive.
     Per entrare in vigore la costituzione doveva essere approvata  da
almeno  nove  stati;  dopo  un  vivace  dibattito  tra  federalisti  e
antifederalisti, fra il 1787 e il 1788 essa venne approvata da  undici
stati  su  tredici e fu infine ratificata nel settembre del 1788.  Nel
marzo  del  1789  George Washington fu eletto primo  presidente  degli
Stati Uniti d'America.
     Fra  il  1789 e il 1791, secondo quanto previsto dall'articolo  5
della  costituzione,  vennero approvati dieci emendamenti,  noti  come
Bill   of   Rights  (sul  modello  dell'omonimo  atto  del  parlamento
britannico  del  1689),  che  affermavano i  diritti  individuali  dei
cittadini  e  riservavano ai singoli stati e al popolo  i  poteri  non
delegati all'autorit federale e non espressamente proibiti.
